Cattolicesimo
03 agosto 2026

COMMENTO ALLE LETTERE DI SAN PAOLO - DI DON CURZIO NITOGLIA - 47a Puntata

Prima lettera ai Corinti


Capitolo 4° Versetto dal 18 al 21.


Capitolo 5 - versetti da 1 a 5 

Per breve spazio ancora la lettera riprende il tono iroso e polemico. Dall'invio di Timoteo qualche avversario aveva forse dedotto che l'Aposotolo si vergognava di ritornare personalmente a Corinto (v. 18). S. Paolo smentisce tale calunnia e promette di andarvi quanto prima per "conoscere" de visu la efficacia ("potenza"; v. 19) del lavoro di questi vuoti parolai. Perché è proprio questo quello che conta davanti a Dio: non le chiacchiere ma la "potenza" di trasformazione degli spiriti (v. 20). E tale efficacia di conversione è chiaro che può venire solo dalla grazia. Tocca ai Corinzi scegliere quale sarà il volto di Paolo quando tornerà tra loro: o severo e adirato, o paterno e benevolo come sempre (v. 21). Questo preannuncio di possibile tempesta prepara i due seguenti durissimi capitoli. Dal versetto 20 si noti come il "regno di Dio" è già una realtà spirituale operante nel mondo e non soltanto una entità escatologica. Capitolo 5 Versetto 1 - Un secondo grave disordine l'Apostolo denuncia nella Chiesa di Corinto, oltre a quello della divisione in partiti: un cristiano conviveva pubblicamente con la propria matrigna ("moglie del proprio padre"), senza che la comunità sentisse alcun disagio morale per questo scandalo e punisse il colpevole (v. 2). Che anzi trovavano ancora modo di "gonfiarsi" alle spalle dei predicatori! Da quanto dice il testo, non ci è dato sapere se a quel tempo il padre del colpevole vivesse ancora o fosse già morto. Il delitto sarebbe stato molto più grave nel primo caso, ma non era meno riprovevole nel secondo, data l'affinità che legava gli individui in questione. Tanto più che perfino tra i "pagani" (v. 1) facevano ribrezzo tali unioni maritali, e il diritto romano espressemante le proibiva (Gaio, Istitutiones I, 63: "Item eam [uxorem ducere non licet] quae mihi quonam socrus, aut nurus, aut privigna, aut noverca (matrigna) fui...."). Anche Cicerone condanna come "inaudito" un caso analogo: l'unione maritale tra genero e suocera (Pro Cluentio V, 6); identica condanna presso l'oratore ateniese Andocide (Discorso sui misteri, 128, dell'anno 399 a. C.) Va da sé che la legge ebraica a maggior ragione probiva tali unioni incestuose (Lev. 18,8; 20, 11; Deut. 27, 20;...)









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