IL DECLINO DELL'OCCIDENTE
27 maggio 2026

LEGITTIMA DIFESA: UNA LEGGE CHE CI CHIEDE DI NON DIFENDERCI


La strage di Modena mi induce a riproporre l’istituzione di un articolo di legge del seguente tenore: «Chiunque, nell'atto di compiere un’azione delittuosa e violenta contro la persona o la proprietà altrui, subisce un danno alla propria persona, non può chiedere il risarcimento per quel danno». Non sono un giurista, cosicché la formulazione può essere ingenua, se non da incompetente; prendete quel che scrivo come proposta di un’idea, che tecnici e giuristi saprebbero ben incardinare in modo coerente e non contraddittorio con altre norme, eventualmente cambiando quest’ultime.

Le vigenti norme sono infatti troppo ambigue e troppo lasciano alla discrezionalità dei giudici, con l’aggravante che, essendo a costoro concesso di non dover rispondere delle loro azioni discrezionali, al cittadino non resta che sperare nel buon Dio e di non trovarsi coinvolto, giacché la vittima di un’aggressione, e vieppiù chi prova a soccorrerla, non gode di alcuna tutela.

Ho posto a “Simpliciter.ia” – che non è una qualunque Ai, tipo Chatgpt o Grok, ma è un servizio a pagamento, specifico per giuristi professionisti – la domanda che segue: «Un presunto terrorista investe di proposito con l’auto alcuni passanti. L’auto finisce la propria corsa schiacciando a morte una donna contro un muro, l'uomo scappa a piedi brandendo un coltello e cercando di colpire altri passanti. Evoluzione a): tre cittadini lo rincorrono, gli si avventano contro per cercare di fermarlo, ma nella colluttazione uno colpisce il delinquente che batte la testa sul selciato e muore. Evoluzione b): un poliziotto che ha assistito alla strage estrae la pistola, spara, e colpisce l’uomo a morte. Orbene: che responsabilità la legge italiana addebita ai due cittadini del caso a) e al poliziotto del caso b)?».
    
Dico subito che in nessun caso prendo le risposte di qualunque Ai per oro colato. Anzi. Comunque sia, ecco il riassunto della risposta completa e dettagliata di Simpliciter: «secondo l’art. 52 c.p., comma 1 (legittima difesa) nonché secondo l’art. 383 c.p.p. (arresto in flagranza), i tre cittadini non sarebbero punibili; parimenti, per l’art. 53 c.p. (uso legittimo dell’arma) non sarebbe punibile il poliziotto». 

Nel leggere l’analisi giuridica dei casi, due perplessità nascono spontanee: primo, l’uso del condizionale e, secondo, le ragioni addotte dalla legge sulla non punibilità. Ma andiamo per gradi, e cominciamo da queste ultime.

Secondo Simpliciter, «il punto cruciale della non punibilità è la proporzionalità dell’azione difensiva: i tre hanno agito a mani nude contro uno armato di coltello; la condotta difensiva (azzuffarsi) è meno lesiva della condotta aggressiva (avere il coltello)». Ora, a mio modo di vedere, che il “punto cruciale” sia quello detto è una cosa che trovo quanto mai inquietante: i cittadini si sarebbero sottratti alla scure della legge italiana solo perché al coltello opponevano “mani nude”, cosa che ha loro garantito di non travalicare la proporzionalità pretesa dalla legge. La cosa è inquietante perché per difendersi da qualcuno e avere il sopravvento è fattualmente necessario che, in un modo o nell’altro, l’azione difensiva travalichi quella offensiva. Per esempio tre contro uno col coltello; oppure una pistola contro uno col coltello; oppure, ancora, una reazione più veloce tesa ad anticiparne un’altra, anche solo ipotetica, come quella di chi, contro uno che gli si introduce nottetempo in casa, spara nel timore che l’intruso sia egli stesso armato. Insomma, una legge che pretende che la reazione difensiva non travalichi l’azione violenta aggressiva è, di fatto, una legge che implicitamente chiede che non ci si difenda.

E veniamo ora all’uso del condizionale nella risposta di Simpliciter, che così continua: «Se il giudice ritenesse che nella colluttazione sia stata usata una forza eccedente – ad esempio, una spinta di intensità sproporzionata – potrebbe configurarsi l'eccesso colposo (art. 55 c.p.), e i tre risponderebbero di omicidio colposo (art. 589 c.p.)». 

Quanto al poliziotto, egli «godrebbe della scriminate dell’art. 53 c.p. (uso legittimo delle armi) solo se dimostra 1) che sparare era l'ultima risorsa ammissibile (Cass. pen., Sez. IV, n. 15162/2017), 2) che aveva tentato altri mezzi meno lesivi (Cass. pen., Sez. IV, n. 854/2008) e – anche qui – 3) che la sua azione era proporzionale all’offesa (Cass. pen., Sez. IV, n. 3727/2024). Queste condizioni ci stanno, perché il terrorista ha un coltello e il poliziotto non può avvicinarsi a sperimentare altri mezzi (peperoncino, etc.) senza rischiare di essere colpito. In mancanza di queste condizioni anche sul poliziotto cadrebbe la scure dell’omicidio colposo».  

Ma sono proprio queste condizioni che rendono problematica la nostra legge, che salverebbe il poliziotto solo perché il terrorista brandiva un coltello. In assenza del coltello brandito, la legge non autorizza il poliziotto – che ha pur assistito alla strage – a decidere di sparare presumendo che il terrorista possa essere comunque armato e, nel caso, possa continuare ad aggredire. Nel dubbio, al poliziotto conviene non sparare, e pazienza se la strage continua perché l’uomo estrae dalla tasca una pistola e uccide altri passanti.

Per farla breve, la legge non consente ad un aggredito di presumere il peggio e cercare di evitarlo con totale libertà di reazione (e peggio per l’aggressore se quel “peggio” dovesse rivelarsi solo presunto). Per la nostra legge, l’aggredito che si difende è, innanzitutto, un imputato. Non penso di avere idee particolarmente originali; anzi, son sicuro che c’è, là fuori, una moltitudine di elettori pronti a rinunciare di rinnovare il proprio voto perché percepiscono tradite le proprie aspettative. Ci sarà pure un modo giuridicamente coerente per soddisfarle. A buon intenditor…

Franco Battaglia

Articolo pubblicato sul quotidiano LA VERITÀ il 27 maggio 2026







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