Dal sito Sputnik
intervista
Di Eliseo Bertolasi
La campagna
vaccinale contro il Covid-19 sta proseguendo speditamente in tutta
Italia, ma non mancano le polemiche sia dal punto di vista medico, sui
possibili effetti collaterali del vaccino, sia sull’aspetto giuridico,
per una sua eventuale forma di obbligatorietà, almeno relativamente ai
soggetti di certe categorie professionali.
L’esecutivo sul sito ufficiale
del Ministero della Salute nella sezione faq sui vaccini anti Covid-19
riferisce: “Al momento non è intenzione del Governo disporre
l’obbligatorietà della vaccinazione. Nel corso della campagna sarà
valutato il tasso di adesione dei cittadini”. Ciò nonostante il
dibattito sulla obbligatorietà, o meno, della vaccinazione sta
coinvolgendo sempre più esperti e politici con opinioni spesso
divergenti tra di loro.
Ipotizzando che prima o poi si arrivi al tentativo d’imporre
l’obbligo vaccinale contro il Covid-19, la legislazione vigente
contempla questa possibilità? E in tal caso per imporre tale
provvedimento potrà bastare l’ennesimo DPCM?
Sputnik Italia ne ha parlato con l’avvocato Francesco Scifo,
esperto di diritto europeo, di diritti umani e patrocinante in
Cassazione, nonché davanti alla CEDU e ad altri organi di giustizia
europei.
— L’Articolo 32
della Costituzione italiana cita: “Nessuno può essere obbligato a un
determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La
legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della
persona umana”. Avvocato con questa premessa il Governo italiano potrà
mai decidere di rendere obbligatorio il vaccino anti-Covid?
— Innanzitutto, occorre fare una premessa per inquadrare il problema.
Secondo il dott. David Martin e l’avvocato Robert Kennedy Jr. noi non
siamo di fronte ad un vaccino, siamo di fronte ad un nuovo dispositivo
medico: i prodotti Pfizer e Moderna che oggi chiamano vaccini, in
realtà, non lo sono, gli mRNA sono dei piccolissimi, infinitesimali,
nano medical device. Con il sistema di chiamarli vaccini hanno sia
bypassato il tabù che vietava d’inserire nel corpo umano dispositivi
medici senza il consenso dell’interessato, sia aggirato la normativa
specifica internazionale più restrittiva. Che si tratti d’introduzione
di un medical device e non di vaccini è confermato sempre dal dott.
David Martin insieme al collega avv. Robert Kennedy jr., ad esempio, in questo link.
Tali fatti non vengono specificati né
indicati nei moduli del consenso informato diffusi in Italia e pertanto
deve considerarsi illegale la vaccinazione senza rendere noto tutto ciò
ai destinatari cui viene introdotto un vettore meccanico.
Ora, come ha precisato Lei nella domanda, citando la Costituzione
Italiana, la legge dello Stato non può in nessun caso (quindi mai)
violare i limiti imposti dal rispetto della persona: questo significa
che nessun Parlamento, né Governo può imporre alle persone d’inserire
nel corpo un dispositivo medico invasivo e potenzialmente dagli effetti a
medio e lungo periodo sconosciuti senza il consenso informato
dell’interessato.
Basi giuridiche di tutela alla non obbligatorietà
— Quali sono le basi giuridiche che giustificherebbero la non obbligatorietà di un’eventuale imposizione?
—
Le basi giuridiche per escludere tale obbligo sono varie ma basta
citare la Carta dei diritti fondamentali Europea, art. 1, che recita:
“La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e
tutelata”. Nella sentenza del 9 ottobre 2001, causa C-377/98, Regno dei
Paesi Bassi/Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea (Racc.
2001, pag. I-7079), ai punti 70-77 della motivazione la Corte di
giustizia ha confermato che il diritto fondamentale alla dignità umana è
parte integrante del diritto dell’Unione.
La dignità umana non può pertanto subire pregiudizio, neanche in caso
di limitazione di un diritto. Si deve aggiungere anche che la dignità
della persona umana non è soltanto un diritto fondamentale in sé, ma
costituisce la base stessa dei diritti fondamentali. La Dichiarazione
universale dei diritti dell’uomo del 1948 consacra la dignità umana nel
preambolo: “Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a
tutti i membri della famiglia umana, e dei loro diritti, uguali ed
inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e
della pace nel mondo” (Fonte: Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea C
303/17 - 14.12.2007).
Ma pure gli artt. 2 e 3 della stessa Carta Europea succitata
indirettamente la tutelano, senza dimenticare la Convenzione Europea dei
diritti dell’Uomo art. 3, oltre all’art. 2 della Costituzione Italiana
che pone la dignità umana come diritto inviolabile in connessione con
l’art. 3 e, infine, l’art.13 ed il secondo comma dell’art. 32 succitato e
l’art.117.
— Per introdurre l’obbligatorietà vaccinale, osserva il costituzionalista Michele Ainis:“Non si può procedere attraverso un DPCM. E la decisione finale spetta al Parlamento”. Questa può essere una strada?
"—
Il prof. Ainis ha anche lui sottolineato, giustamente, che il nocciolo
della questione è il rispetto della dignità umana. Tuttavia, nemmeno il
Parlamento può obbligare nessuno a introdursi nel corpo dei prodotti
seppure piccolissimi, perché tale obbligo lede la dignità umana e viola
l’art. 32 e tutte le norme succitate. Figuriamoci l’abnormità di un DPCM
sul punto: anche se oggi il Governo ha violato e viola spudoratamente
la Costituzione non potrà farlo per sempre.
Il comportamento del datore di lavoro
— Andando nei casi concreti, parlando soprattutto di
categorie sensibili: il datore di lavoro può imporlo e, in caso di
rifiuto, licenziare o sanzionare il lavoratore?
— Ovviamente no. Il dispositivo medico a mRNA, fraudolentemente
denominato vaccino, in base alla normativa vigente, non può essere
richiesto dal datore di lavoro ai lavoratori per ragioni di sicurezza
sul lavoro ai sensi della legge n. 81/2008 perché trattasi di prodotto
di cui non sono sicuri gli effetti a breve, medio e lungo periodo, tali
che l’Agenzia Europea dei Medicinali
ne ha autorizzato solo “l’immissione in commercio condizionata”
(Conditional marketing authorisation), misura questa “specificamente
concepita per consentire una autorizzazione il più rapidamente
possibile”.
Si rappresenta che è sufficiente ai fini del rispetto dell’art. 2087
c.c. per il datore di lavoro la mera applicazione dei Protocolli ad oggi
disponibili e/o delle loro successive modifiche ed integrazioni,
ovvero:
- dover fornire ai lavoratori un’informazione adeguata sulle misure
necessarie per arginare il rischio di diffusione del Covid-19, lo stesso
deve anche adoperarsi affinché sul luogo di lavoro venga rispettata la
distanza interpersonale di un metro; per garantire la corretta areazione
dei locali; fornire mascherine e altri dispositivi di protezione
(guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc..) ai lavoratori che
operino in spazi comuni.
- L’azienda è poi tenuta ad assicurare la pulizia giornaliera e la
sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di
lavoro e delle aree comuni e di svago; ad adoperarsi al fine di ridurre
il più possibile le occasioni di contatto tra fornitori/visitatori
esterni ed il personale, dare disposizioni affinché i lavoratori, prima
dell’accesso, vengano sottoposti al controllo della temperatura corporea
e vietarne l’accesso qualora la stessa risulti superiore ai 37,5°.
Viceversa, il datore di lavoro NON
PUO’ imporre, ad libitum, ulteriori trattamenti sanitari invasivi
periodici o saltuari, né può prescriverli alcuna norma avente rango
inferiore alla legge, come prevede l’art. 32 della Costituzione.
— Il governatore della Campania de Luca ha già illustrato il progetto di dotare i vaccinati di una card col chip lasciapassare
per aver vita sociale. Se questa sarà la soluzione alla non
obbligatorietà, non ci sarà poi il rischio di creare forme di
discriminazione sociale nei confronti di coloro che vorranno far valere
il loro diritto di non vaccinarsi, di fatto relegandoli
all’emarginazione?